Il Patto per la salute discrimina i malati cronici non autosufficienti

Da "fondazionepromozionesociale" fondazionepromozionesociale@pec.it

A (menteinpace@libero.it)

Data lunedì 7 luglio 2014 - 11:57

CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base

10124 TORINO - Via Artisti, 36 - Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95

e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it  - www.fondazionepromozionesociale.it  

 

Egr.i

- Dott. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri

- On. Beatrice Lorenzin, Ministro della salute

- On. Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

- On. Maria Carmela Lanzetta, Presidente Conferenza Stato-Regioni

- On. Graziano Delrio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dott. Vasco Errani, Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

- Assessori alla sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

- On. Piero Fassino, Presidente nazionale Anci

 

Preso atto che nella Bozza del Patto della salute 2014-2016 è previsto all’articolo 6 “Assistenza socio sanitaria”, commi 1 e 2, che «le attività indicate al presente articolo sono effettuate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per gli ambiti di intervento individuati nei successivi commi» e che «le Regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della Non Autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l’erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il Ssr e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze», rileviamo con estremo allarme che tali indicazioni sono discriminanti per le persone malate sopra indicate (spesso si tratta di soggetti con esigenze sanitarie superiori ai malati acuti che già oggi, nella fase di lungoassistenza, compartecipano al costo delle prestazioni socio-sanitarie): solo per loro, e per nessun altro malato, viene istituito un tetto di spesa in palese contrasto con gli articoli 1 e 2 della legge 833/1978 che sanciscono che «il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» e che obbligano il Servizio sanitario nazionale a provvedere alla «diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». Date queste premesse, a nome delle associazioni aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, annunciamo che verranno presentati ricorsi alla magistratura se il testo del documento non cambierà, in linea con la legislazione vigente e col diritto pienamente ed immediatamente esigibile degli infermi di cui sopra alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali garantite senza limite di tempo dal Servizio sanitario nazionale e dagli Enti erogatori dei servizi socio assistenziali ai sensi della legge 833/1978, dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, della legge 289/2002 e della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013.

 

Restando in attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

 

p. Csa, Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia, Giuseppe D'Angelo e Francesco Santanera 

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