Contributo alla definizione di una proposta condivisa di emendamento (con particolare riferimento ai punti più controversi, oggetto di potenziale divergenza fra i ricorrenti)
1) “La distinzione fra SRP1 e SRP2 e SRP3 dovrebbe avvenire sulla base delle effettive caratteristiche funzionali attuali delle strutture” (Punto 1 pag 1 dell’Allegato Tecnico del 21 aprile, d’ora in poi AT)
· Una parte dei GRUPPI APPARTAMENTO accede all’accreditamento come SRP2 (o SRP1) , in base alle caratteristiche funzionali rilevate dal censimento dell’autunno 2015: (e quindi NON SOLO SULLA BASE DELLA COPERTURA SULLE 24 ORE, che può essere funzionalmente poco rilevante): “personale con prevalenza di professioni a carattere sanitario-terapeutico-riabilitativo: non solo medici e infermieri ma anche educatori, psicologi, terapisti della riabilitazione psichiatrica; pazienti inseriti con caratteristiche di elevata gravità clinica e instabilità; tasso di turnover elevato, ovvero permanenza media dei pazienti fino a 24 mesi per l’accreditamento come SRP1 e fino a 48 mesi per l’accreditamento come SRP2” (punto 1 pag 1 AT)
· I nuovi standard di personale per gli ex gruppi appartamento accreditati come SRP2 (o SRP1) sono i medesimi delle ex comunità protette di tipo A e B. classificate nelle medesime categorie (SRP2 o SRP1), e sono calcolati sulla base del minutaggio per ogni paziente inserito
· Il numero di posti letto massimo nei gruppi appartamento è di 12 posti: due nuclei da cinque, più un posto in pronta accoglienza per ogni nucleo (punto 6, pag 7 AT)
· In tutte le strutture, compresi i GA, i minutaggi per paziente non sono definiti “in modo troppo rigido, come standard unici possibili e immutabili” (punto 2, pag 2 AT) ma prevedono margini di flessibilità (una quota di ore variabile), che consentono di utilizzare in modo più o meno ampio profili professionali diversi, sulla base dell’orientamento culturale specifico della singola struttura
· Tutti gli ex gruppi appartamento, compresi quelli accreditati come SRP2 (o SRP1) hanno SEMPLICI CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE, senza alcun requisito strutturale aggiuntivo (Punto 6, pag 7 AT)
· Nelle strutture residenziali deve essere ammessa “la figura dello PSICOLOGO, non solo per lo specifico ruolo psicoterapeutico, individuale e di gruppo, ma anche in quanto operatore della quotidianità, a fianco, e non in sostituzione, delle altre figure professionali”. E’ inoltre “consentito l’impiego, aggiuntivo e non sostitutivo, di altre figure professionali, come artigiani, maestri d’arte, insegnanti, ex-utenti o familiari con una specifica formazione; ciò al fine di rispettare linee di indirizzo operativo maturate negli anni, in base al pluralismo culturale proprio della riabilitazione psichiatrica” (punto 2, pag 3 AT)
· Deve essere esplicitamente esclusa la possibilità di assicurare la presenza notturna attraverso turni di “attesa passiva”, che non rispettano il diritto al riposo del lavoratore (Punto 2, pag 3 AT)
2) Sono previsti e incoraggiati “percorsi territoriali a carattere riabilitativo, ALTERNATIVI O SUCCESSIVI alla residenzialità: progetti di domiciliarità, individuale o per piccolo gruppo, IESA”, da sostenere attraverso assegni terapeutici, borse lavoro o, preferibilmente, attraverso il meccanismo amministrativo del BUDGET DI SALUTE (Punto 3, pag 4 AT). In tale fattispecie rientrano gli ex GRUPPI APPARTAMENTO CON MENO DI QUATTRO POSTI, che, analogamente a quanto previsto dalla ricerca nazionale Progres, SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI POSTI LETTO RESIDENZIALI (punto 3 , pag 4 AT)
3) Deve essere esplicitamente consentita la “definizione dei rapporti strategici fra strutture, e fra strutture e Dsm, nell’ambito di un funzionamento in rete” attraverso il meccanismo della MESSA A CONTRATTO. La definizione di reti riabilitative integrate è fondamentale per consentire percorsi realmente evolutivi, nell’ambito di una cooperazione ottimale fra pubblico e privato. Il requisito dell’appartenenza ad una rete (con altre strutture private o con il Dsm, attraverso contratti o convenzionamenti) è particolarmente cruciale per le strutture di più piccole dimensioni (ex gruppi appartamento ed ex comunità alloggio) e deve essere considerata un requisito vincolante per l’accreditamento come struttura terapeutica (SRP 1 o SRP2) (punto 4, pag 6 AT).
4) I Dipartimenti di salute mentale devono garantire a utenti e familiari la “partecipazione libera e consapevole alla SCELTA DEL LUOGO DI CURA” la definizione “congiunta e negoziata degli obiettivi e degli esiti, secondo un modello di CO-PROGETTAZIONE fra agenzie di cura pubbliche e private, utenti e familiari” Gli invianti devono sempre “rendere possibile il rispetto delle preferenze dell’utente, nell’ambito di più alternative progettuali considerate adeguate” (punto 5, pag 6 AT)
5) Devono essere previste strutture residenziali con le caratteristiche specifiche (anche di tipo strutturale-abitativo) per accogliere pazienti ANZIANI o con gravi problematiche fisiche (punto 7, pag 8 AT)
6) Deve essere istituito un OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE sui servizi di salute mentale, comprendente i rappresentanti di utenti e familiari, oltre che dei servizi pubblici e privati, con la collaborazione dell’Università. Ha il compito, fra l’altro, di monitorare la qualità e gli esiti degli interventi e inoltre di verificare la persistenza di una parte dei criteri funzionali (caratteristiche cliniche degli utenti inseriti, durata ed evolutività dei percorsi) da considerarsi vincolanti per il rinnovo degli accreditamenti come strutture terapeutiche (SRP 1 e SRP2) (Punto 1 pag 2 AT)
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