Inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica (Associazione +diritti, Settimo Torinese)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Regionale e dei Gruppi Consiliari della Regione Piemonte

 

 

Oggetto: inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica ai sensi della legge 68/1999.

 

 

 

L’Associazione +Diritti, con sede a Settimo Torinese costituita in data 30.11.2011, Associazione di utenti, familiari, operatori e cittadini, attiva per la difesa della salute mentale di tutti, operante sull’ambito territoriale Asl To 4, sottopone con la presente all’attenzione delle rappresentanze del Consiglio Regionale le problematiche e criticità relative all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, ai sensi della legge 68/1999, con particolare riferimento alle attuali modalità dispositive previste da codesta Regione. ************* L’Associazione +Diritti Onlus con sede legale in Settimo Torinese (To) – Via San Francesco d’Assisi 13 – Tel. 3342338379 – associazionepiudiritti@legalmail.it – associazionepiudiritti@gmail.com Premesso che - l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 prevede che le norme sul collocamento dei disabili si applichino alle persone "affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo con invalidità riconosciuta che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Le persone disabili che aspirano ad un lavoro conforme alle proprie capacità e sono in possesso di una invalidità superiore al 45 per cento devono dunque iscriversi nelle apposite liste tenute presso l'ufficio per l'impiego territorialmente competente che annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le disponibilità, nonché la natura e il grado della disabilità. Sulla base della diagnosi funzionale, rilasciata dal Servizio di Medicina Legale, il Centro per l’Impiego opera per l’inserimento lavorativo, ai sensi del collocamento mirato; - l'articolo 2 della legge n. 68 del 1999 prevede il collocamento mirato delle persone disabili e riconosce, pertanto, una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le capacità lavorative dei disabili e il loro inserimento nel posto adatto, con la considerazione che non può esistere una aprioristica esclusione dal mercato del lavoro, ma occorre valutare la effettiva capacità lavorativa; Preso atto che la legge n. 68 del 1999 prevede diversi strumenti di collocamento, tra i quali la chiamata nominativa, la chiamata numerica e la chiamata con avviso pubblico; Accertato che il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 68 del 1999 prevede che "i disabili psichici vengano avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11" e pertanto, il legislatore ha previsto per questa categoria di soggetti la sola ed esclusiva possibilità di collocamento attraverso la chiamata nominativa del datore di lavoro, previa convenzione ex art 11 con il Centro per L'impiego, senza però specificare che la stessa debba essere stipulata solo per percorsi di integrazione lavorativa; Considerato che la suddetta disposizione legislativa impedisce ai disabili psichici di partecipare all'avviamento al lavoro con richieste numeriche e con avviso pubblico, con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, senza alcuna disamina sulle capacità psico-fisiche dell'inabile rispetto alla mansione prevista dall'offerta di lavoro e senza alcuna considerazione delle indicazioni contenute nella diagnosi funzionale nel caso la stessa non preveda interventi di supporto all’inserimento lavorativo; 2 Tenuto conto che: - la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1990 ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui non considerava invalidi civili i soggetti affetti da disabilità psichica con una capacità lavorativa tale da consentirne l'impiego in mansioni compatibili; - l'articolo 19 della legge n. 104 del 1992 ha stabilito che le disposizioni del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968 si intendono applicabili anche a coloro che sono affetti da disabilità psichica tale da consentire impiego in mansioni compatibili; Considerato che, allo stato attuale, l'applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 68 del 1999, così come interpretato per i recenti percorsi di collocamento previsti dalla Regione attraverso gli Avvisi di Chiamata sui Presenti per Enti Pubblici (l’ultimo pubblicato il 25.06.2018 sul sito della Agenzia Piemonte Lavoro ), presenta profili di discriminazione per l'inserimento delle persone con disabilità psichica. Occorre ovviare al grave pregiudizio recato alle stesse persone soprattutto in considerazione del fatto che la disabilità psichica non comporta obbligatoriamente “percorsi di integrazione lavorativa”, in particolare per le persone la cui diagnosi funzionale non preveda interventi di supporto all’inserimento lavorativo. Chiede chiarimenti in proposito al Presidente ed ai Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale del Piemonte. In specifico si chiede se gli stessi: 1) siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti di competenza, nel rispetto delle prerogative statutarie della Regione, intendano adottare al fine di favorire l'inclusione dei disabili psichici nel mercato del lavoro attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui alla legge n. 68 del 1999; 2) non ritengano opportuno proporre al Parlamento una modifica dell'articolo 9 della legge n. 68 del 1999 per offrire maggiori possibilità di collocamento ai disabili psichici, oltre a verificare la corretta interpretazione della stessa disposizione normativa che non differenzia i percorsi ordinari da quelli di integrazione lavorativa per quanto riguarda le procedure promosse dalla Regione Piemonte. In attesa di risposta scritta, si richiede altresì di poter incontrare le rappresentanze del Consiglio Regionale per un confronto sulle problematiche evidenziate.

 

Settimo Torinese, 6 luglio 2018

 

Maura Formica

( Presidente Associazione +Diritti )

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Commenti: 3
  • #1

    alessandro capoccia (sabato, 27 ottobre 2018 13:35)

    dunque la risposta è arrivata? fatemi sapere. saluti
    alessandrocapoccia@alice.it

  • #2

    Andrea (mercoledì, 26 ottobre 2022 13:59)

    Buongiorno, sono un disabile pschiatrico, vorrei lavorare,e sono autosufficiente,dopo anni di terapie,vorrei affacciarmi di nuovo alla vita,secondo me la mia riabilitazzjoni alla vita dipende anche dal lavoro che purtroppo e stato interrotto per forze maggiore,posso inviare il mio curricolum ,grazie per la vostra attenzione

  • #3

    Gianfranco Conforti (giovedì, 27 ottobre 2022 07:35)

    Caro Andrea,
    questo blog serve per condividere le informazioni che ci arrivano dai servizi, dalle associazioni di familiari, utenti e operatori o da singoli sul tema della salute mentale. Il curriculum lo deve inviare a chi di competenza, specificando meglio il luogo di sua residenza e gli altri dati utili per la presa in carico.

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