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15/10/2020 15:25
Leggi l'articolo di Chiara Meoli su Cantiere Terzo settore.
Il Dpcm 13 ottobre 2020 – in
vigore dal 14 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020 – contiene nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 e che interessano anche il mondo del terzo settore e
del non profit in generale.
Il provvedimento fa seguito al d.l. n. 125/2020, entrato in vigore l’8 ottobre scorso, che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 disponendo
tra l’altro:
Tra le altre cose, il decreto n. 125/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute,
ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
In attesa dell’adozione del Dpcm di oggi, ha continuato ad avere effetto il d.P.C.M. 7 settembre 2020 e le misure in esso contenute,
tra cui l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a
eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e
comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, e delle linee guida per il consumo di cibi e
bevande.
Le disposizioni del citato Dpcm 7 settembre 2020 sono sostituite da quelle dell’odierno Dpcm 13 ottobre 2020, i cui contenuti sono qui di seguito sintetizzati.
Utilizzo di mascherine all’aperto e al chiuso
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi.
Da tale obbligo sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina e per tutti coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ed è fatto obbligo di
rispettare il divieto di assembramento e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Minori e attività ludiche, ricreative e educative
L’accesso dei minori ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini
pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee
guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 (anche con modalità a distanza); allo stesso modo, nelle Università lo
svolgimento delle attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle relative prescrizioni.
Svolgimento di attività sportiva
Diverse prescrizioni sono introdotte in merito allo svolgimento dell’attività sportiva e motoria all’aperto o al chiuso e alle competizioni sportive: il riferimento è, in particolare, alle
limitazioni concernenti la presenza del pubblico e le modalità di svolgimento degli sport di contatto e al necessario rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di
assembramento.
Nello specifico:
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni predette, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali;
Attività dei centri culturali e sociali
Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Disabilità
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità,
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani
territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e
degli operatori.
Inoltre le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con
necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Le altre misureIl provvedimento pone limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche (consentite soltanto in forma statica), alle attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo e agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche (tutte da svolgersi secondo precise prescrizioni).Allo stesso modo, sono previste restrizioni allo svolgimento di feste (al chiuso e all’aperto) e prescritte condizioni specifiche per l’accesso al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, come quello ai luoghi di culto, al fine di evitare assembramenti di persone.Condizioni particolari sono imposte per lo svolgimento di attività economiche al dettaglio e delle attività dei servizi di ristorazione (quest’ultime consentite entro precisati limiti temporali).Il Dpcm interviene anche in merito all’erogazione del trasporto pubblico locale e di linea (affidando al presidente della Regione la relativa programmazione funzionale a contenere l’emergenza), allo svolgimento delle attività professionali (da attuarsi anche mediante il lavoro agile) e alle attività degli stabilimenti balneari e delle strutture recettive.Specifiche disposizioni sono poi previste in merito agli spostamenti da e per l’estero, in relazione agli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e con riferimento alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.Completano il provvedimento le prescrizioni relative agli obblighi dei vettori e degli armatori e in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.
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