LETTERA ALLA REGIONE SU STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE

LETTERA ALLA REGIONE PER MODIFICA PER CHIEDERE LA CORREZIONE DEI COMMI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA PROPORRE AI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE

 

DA bianca.dibari@edu.unito.it

7/7/2022 16:18

 

Come proposto e concordato con chi di voi era presente all'ultimo incontro del Laboratorio di Capacitazione tenutosi lo scorso 5/7, vi inviamo in allegato il testo della lettera che si intende sottoscrivere ed inviare alla Regione per chiedere la correzione dei commi dello schema di contratto da proporre ai gestori relativi a:

- obbligo da parte delle strutture residenziali di comunicare alle forze di polizia senza ritardi l'allontanamento non concordato degli ospiti;

- obbligo di stipula di assicurazione di responsabilità civile.

 

Invitiamo anche quanti non erano presenti all'incontro del Laboratorio e ne condividano i contenuti a firmare la lettera. 

 

Vi siamo grati per la collaborazione!

 

TESTO DELLA LETTERA DA SOTTOSCRIVERE

Inviando una mail a: bianca.dibari@edu.unito.it

 

All’assessore a Sanità, Lea edilizia, sanitaria, L.G. Icardi

Al DG Mario Minola

Al Difensore Civico Regionale, P. Baldovino

e pc.:

Al Presidente della Giunta, A. Cirio

 

Torino, 8 luglio 2022

 

La nuova regolamentazione delle strutture residenziali psichiatriche, approvata dalla Giunta regionale del Piemonte (Dgr 84/2021), sembra aver messo fine - grazie ad alcuni miglioramenti introdotti – alle lunghe polemiche e alle battaglie legali, inducendo le forze politiche, i gestori, le associazioni e gli enti locali a scendere dalle barricate e a sostenere il provvedimento. Ma spesso il diavolo si annida nei dettagli, nelle procedure che possono contraddire in pratica quello che l’Amministrazione ha solennemente affermato in linea di principio. La delibera sottolinea infatti molto opportunamente il principio della libertà di scelta del paziente, la necessità di combattere lo stigma, il modello del budget di salute e dei percorsi personalizzati. Ebbene, date queste premesse teoriche si fa fatica a comprendere come possano comparire, nello schema di contratto proposto ai gestori (con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Sanità Welfare DD 1040/A1414D/2022 del 14 giugno) disposizioni clamorosamente dissonanti. Ad esempio l’obbligo della struttura di comunicare “senza ritardo” alle “autorità di pubblica sicurezza” l’allontanamento non autorizzato dell’utente. Proprio così. Alle autorità di pubblica sicurezza. E si badi bene: non solo degli utenti sottoposti a restrizioni giuridiche, o in condizioni cliniche preoccupanti, ma di qualunque utente, evidentemente considerato in una sorta di “libertà vigilata d’ufficio” per il semplice fatto di trovarsi in una struttura residenziale psichiatrica. Al di là delle evidenti implicazioni stigmatizzanti, sono da considerare anche le conseguenze pratiche che comporterebbe l’assunzione di un simile obbligo da parte delle strutture residenziali: innanzitutto in termini di rapporto terapeutico con i pazienti (che magari ricorrono più volte ad allontanamenti non concordati nelle fasi di costruzione di una relazione di fiducia; e trattare tali comportamenti come fenomeni di “pubblica sicurezza” avrebbe conseguenze devastanti sul percorso di cura); ma anche in termini legali (è discutibile che segnalare sempre e comunque alle forze dell’ordine l’allontanamento di un libero cittadino da un luogo di cura dove si trova per libera volontà, senza precise motivazioni cliniche, sia legittimo). Un discorso analogo vale per la clausola che definisce l’obbligo per le strutture residenziali di stipulare una polizza di responsabilità civile. A differenza del testo della Dgr (nel quale si parla genericamente di “danni agli utenti o a terzi” prodotti da “fatti accidentali o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia”) il contratto afferma senza mezzi termini che l’assicurazione debba valere per “i danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose”. Non vengono nemmeno menzionate altre fattispecie di responsabilità civile; evidentemente si dà per scontato che solo gli utenti possano “fare danni” e che la struttura residenziale ne debba rispondere a prescindere. Non è nemmeno specificato a quali tipi di danni ci si riferisca, arrecati in quali circostanze e in quali contesti. Le persone con disturbo mentale non possono essere considerate a priori irresponsabili, potenzialmente pericolose e coperte, in caso di danno, dalla responsabilità dei loro “custodi”. Ci auguriamo che i tecnici della Regione riconoscano l’errore e che l’Assessorato lo corregga prontamente. Le condivisibili intenzioni proclamate dalla Dgr non possono essere smentite da una determina dirigenziale. Ringraziando per l’attenzione, si porge distinti saluti.

 

 

Nerina Dirindin

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Commenti: 3
  • #1

    Caterina Greco (martedì, 12 luglio 2022 23:28)

    Sottoscrivo la lettera

  • #2

    Massucco Germana (venerdì, 15 luglio 2022 11:56)

    Sottoscrivo la lettera

  • #3

    Pascal Enrico (sabato, 16 luglio 2022 15:58)

    Sottoscrivo la lettera

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